Legge 210/92

RIVALUTAZIONE INDENNIZZO LEGGE 210/92: LA CASSAZIONE CI RIPENSA...

Era ormai diventato pacifico che ricorrendo al Giudice del Lavoro era possibile farsi riconoscere la rivalutazione in base al tasso di inflazione programmata della seconda componente dell'indennizzo legge 210/92, cioè l'indennità integrativa speciale.

Così aveva deciso la Corte di Cassazione con sentenza 15894/2005 e così avevano deciso centinaia di giudici di tutti i tribunali d'Italia.
Il Ministero della Salute non si adeguava spontaneamente a tale indirizzo, però è altrettanto vero che nelle cause spesso rinunciava a difendersi nel merito e nella stragrande maggioranza dei casi non impugnava le sentenze ad esso sfavorevoli. Al di là dei "precedenti" giurisprudenziali, il fondamento di tale rivalutazione si basa su argomenti solidi: interpretazione delle norme, valutazioni logiche, esegesi della volontà del legislatore, ratio dell'indennizzo stesso, quadro costituzionale.
Ora la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, è nuovamente intervenuta sul tema  (sentenza 21703 del 13 ottobre 2009) questa volta, però, per discostarsi da tale consolidato orientamento.
Lo ha fatto, per la verità, senza portare elementi nuovi, senza motivazioni originali e convincenti, ma semplicemente "appiattendosi" su un'interpretazione letterale delle norme, interpretazione peraltro mal intesa e molto discutibile.
Questa recente decisione, non possiamo negarlo, apre uno scenario d'incertezza: i giudici dei vari tribunali potranno infatti aderire a quest'ultimo orientamento, abbandonando quello precedentemente consolidatosi, e parimenti è probabile che il Ministero impugni tutte le sentenze ad esso non favorevoli, allungando quindi i tempi processuali.
Insomma: quelle che fino a qualche mese fa erano cause "sicure", ora sono diventate cause "incerte".
In prospettiva sul punto si dovranno pronunciare le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, e ciò per dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi.
Nel frattempo, l'auspicio è che quest'ultima sentenza della Cassazione possa rimanere "isolata": abbiamo infatti già notizia di sentenze di vari giudici, successive al 13 ottobre 2009, che hanno continuato a seguire il precedente, ma più convincente e fondato, orientamento.
Avv. Marco Calandrino
Temi:
11/12/2009 17:20 - pubblicato da: Avv. Marco Calandrino

Commenti (36)

Bologna, 16 dicembre 2009
Cari tutti,
siete liberi di riportare i miei articoli o interventi da questo sito ad altri siti o blog, ma per correttezza dovete citare la fonte (sito Hemoex) e l'autore (Avv. Calandrino).
Lo dico in particolare a chi si firma "nicola65" e che ha riportato il mio articolo sul sito del Collega Avv. Cappellaro, senza indicare nè fonte, nè autore.
Cordialmente.
Avv. Marco Calandrino
16/12/2009 16:17 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
Buonasera avvocato, qualche tempo fa le avevo chiesto consigli su come accelerare i tempi per il pagamento dell'indennizzo lg.210/92; oggi dopo diversi solleciti telefonici e un fax, dall'ufficio del ministero mi hanno detto che è stato assegnato il numero alla pratica, ma devo aspettare, ancora, alcuni mesi per la notifica della stessa con la richiesta di ulteriori docum. (certif. di residenza e cod. fisc.); e poi ancora passeranno altri mesi per il pagamento degli arretrati e del "mensile". Ora visto che è dal nov. 2007 che ho fatto richiesta c'è un modo per velocizzare questo lungo iter? grazie.
18/12/2009 19:00 - inviato da: sALVATORE P.
Avv. Calandrino,
La sentenza della Cassazione 21703 del 13 ottobre 2009 potrebbe avere conseguenze per coloro che hanno avuto riconosciuto con sentenza la rivalutazione in base al tasso di inflazione programmata della seconda componente dell'indennizzo legge 210/92 sia per gli arretrati che per le mensilità future ??
Grazie.
19/12/2009 16:16 - inviato da: Franco.1
Bologna, 21 dicembre 2009
Gent.mo Sig. Salvatore,
valuti la cosa insieme al Suo avvocato. Valuti se è opportuno far notificare un atto di precetto, oppure se insistere coi solleciti. I documenti richiesti per procedere al pagamento sono solo due: certificato di residenza e codice fiscale, nonchè l'indicazione del proprio codice bancario IBAN per l'accredito delle somme.

Gent.mo Sig. Franco,
la sentenza della Cassazione del 13.10.2009 non ha e non deve avere alcuna conseguenza su chi si è visto riconoscere un diritto con una sentenza passata in giudicato (cioè non impugnata nei termini di legge).
Cordialmente.
Avv. Marco Calandrino
21/12/2009 11:49 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
Caro avvocato e la prima volta che scrivo sul suo sito le chiedevo un informazione importante la settimana scorsa ho preso gli arretrati dell'adeguamento istat e il mio avvocato mi chiede delle spese per le competenze. Io volevo sapere se debbo pagarlo o lui e gia stato pagato per le spese dallo stato visto che e andato a buon fine e non debbo uscire nemmeno un centesimo? mi puo dare delle delucidazione per favore le auguro un Buon Natale e Felice anno nuovo da Emily
22/12/2009 19:05 - inviato da: emily
Bologna, 22 dicembre 2009
Gent.ma Sig.a Emily,
mi dispiace ma per ragioni di correttezza e deontologia non posso esprimere pareri relativi a casi specifici.
Ho sempre indicato in questi blog un criterio generale, che è questo: dipende dagli accordi preventivamente presi fra cliente e avocato e, in mancanza, opera il tariffario degli avvocati, avuto riguardo anche agli importi eventualmente percepiti dal legale da parte della controparte condannata a pagare dal Giudice in sentenza.
Questo è il criterio generale che mi sento di evidenziare.
Poi, ripeto, sui casi singoli non mi pronuncio.
Cordialmente.
Avv. Marco Calandrino
22/12/2009 20:27 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
Bologna, 23 dicembre 2009
Informiamo che il nostro studio chiuderà per le prossime festività da giovedì 24 dicembre 2009 a domenica 3 gennaio 2010 compresi.
Con l'occasione porgiamo a tutti i migliori auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo.
Avv. Marco Calandrino
Avv. Annalisa Pancaldi
Dott. Alberto Marin
STUDIO LEGALE CALANDRINO
studio fondato nel 1996
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23/12/2009 20:02 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
Gent.mo Avvocato , sono un emofilico che ha , tramite patronato , iniziato l'iter per la rival. L.210 . Sono decorsi 180 gg e sono al punto di inviare il decreto ingiuntivo , ma al patronato mi dicono che stanno riflettendo sul da farsi vista la sent. del 13/10/09. Potrei avere un suo consiglio ? La ringrazio cordialmente
04/01/2010 23:39 - inviato da: sandro
Bologna, 5 gennaio 2010
Gent.mo Sig. Sandro,
io preferisco depositare ricorso al Tribunale Lavoro per instaurare una causa, e così oltre a ottenere la condanna al pagamento degli "arretrati" da parte del Ministero, si ottiene dal Giudice l'accertamento del diritto alla rivalutazione anche per il futuro (cosa, quest'ultima, non possibile col ricorso per decreto ingiuntivo).
Ma so che miei Colleghi optano per il ricorso per decreto ingiuntivo.
Alla luce della nuova sentenza della Cassazione, non è facile decidere come muoversi: io suggerisco di verificare se esistono già sentenze del Tribunale che sarebbe competente nel Suo caso successive al 13 ottobre 2009 per poter in un qualche modo "prevedere" l'esito, almeno del primo grado di giudizio.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Calandrino
05/01/2010 11:42 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
Gent.mo Avvocato,lei parla della sentenza 21703 che la cassazione ha espresso il 13 ottobre, possa rimanere "isolata" Purtroppo ne stata discussa un altra lo stesso giorno la 22112 ch'è la fotocopia dell'altra solo un pò più argomentata. Sotto questa luce cosa pensa che ora succeda?
21/01/2010 08:03 - inviato da: giusy
Egregio Avvocato,

a proposito dell' ultima sentenza, di segno contrario alle precedenti, pronuciata dagli ermellini in tema di rivalutazione dell'indennizzo ex. L210/92, ritengo che nei prossimi mesi, in ossequio al principio di nomofilachia affidato alla Suprema corte, la stessa si dovrà pronunziare a sezioni unite per prendere una posizione univoca sulla questione.
Nel caso malaugurato che il plenum si appiattisse sull'ultima pronuncia, ovviamente tutte le controversie in corso di definizione si concluderaano con esito negativo per i ricorrenti.
Si verrebbe a creare così una disparità di trattamento fra beneficiari che hanno ottenuto la rivalutazione e altri, la gran parte, a cui ciò sarà precluso.
No crede che si aprirebbe,in tal caso, una "questione" di rango costituzione e, se si, quali potrebbero essere, a suo giudizio, le azioni e gli scenzri che si potrebbero prefigurare.

Cordialmente Pierfrancesco Impedovo.
21/01/2010 12:51 - inviato da: Pierfrancesco Impedovo
Bologna, 21 gennaio 2010
Gent.ma Sig.a Giusy,
sì, ne è uscita una seconda.
Che cosa penso?
Penso che la situazione sia diventata molto incerta.

Gent.mo Sig. Impedovo,
lo scenario che ipotizza è realistico.
Io credo che a questo punto diventi più che opportuno un intervento del Legislatore.

Cordialmente.
Avv. Marco Calandrino
21/01/2010 18:04 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
Gent.le Avvocato,avendo presentato istanza di risarcimento danno biologico e rivalutazione indennizzo della quota i.i.s,con prima udienza fissata a giugno 2010.
Vorrei sapere, alla luce degli ultimi pronunciamenti negativi da parte della cassazione,sulla rivalutazione ISTAT,cosa consiglia di fare nell'evetuale rigetto da parte del Giudice? Per il risarcimento biologico vige un tempo massimo per la richiesta? La domanda è del 1998, e il riconoscimento tabellare a seguito ricorso è del 2003. La ringrazio. Cordialità! A. Raco
22/01/2010 18:16 - inviato da: antonino raco
Bologna, 22 gennaio 2010
Gent.mo Sig. Raco,
per la causa di rivalutazione i.i.s. ... proceda: in caso di esito negativo, io impugnerei la sentenza, ma Le consiglio -comunque- di seguire il parere del Suo legale.
Per la causa di risarcimento danni, non mi scrive quando l'ha iniziata: il problema potrebbe essere la prescrizione.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Calandrino
22/01/2010 21:21 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
La ringrazio Avvocato per la celere risposta,la richiesta di risarcimento è stata presentata nel primo semestre 2009,la prima udienza preliminare è stata il 13/10/2009 con incario per valutazione danno biologico a Medico Legale. La successiva udienza è fissata il 24/06/2010.Il riconoscimento nesso causale della C.M.O.(senza nessuna ctg)è del 19/09/1999,mentre a seguito ricorso del 08/10/2001,con decreto ministeriale mi è sta riconosciuta l'ottava ctg. in data 13/10/2003.Qual'è la data cui fare riferimento? In attesa di Suo riscontro,vorrei sapere se Lei o per conto dell'Associazione si occupa del patrocinio legale,anche perchè il mio Avvocato di queste cause non ha mai avuto a che fare.
La ringranzio, Cordialità! Antonino Raco
23/01/2010 08:45 - inviato da: antonino raco
Bologna, 25 gennaio 2010
Gent.mo Sig. Raco,
ad oggi l'orientamento prevalente della giurisprudenza è di considerare la prescrizione di 5 anni e decorrente da quando uno ha presentato la domanda per l'indennizzo di cui alla legge 210/92, presumendo che in quel momento uno ha avuto piena consapevolezza della patologia e della sua causa.
Però bisogna anche vedere se nella Sua situazione è possibile sostenere una tesi diversa, e soprattutto vedere se l'Avvocatura dello Stato ha eccepito nella comparsa di costituzione la citata prescrizione.
Insomma: dato il "criterio" generale, bisogna verificare caso per caso.
Mi par di capire che Lei ha già un legale di fiducia: se lo stesso desidera confrontarsi con me, io sono disponibile.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Calandrino
25/01/2010 12:21 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
27 gennaio, il giorno della Memoria

27 gennaio 1945: soldati russi entrano nel campo di sterminio di Auschwitz.
27 gennaio 2010: celebriamo come ogni anno il ricordo delle vittime dei campi di sterminio nazisti (ebrei, minoranze, zingari, omosessuali, malati, prigionieri).
Ho visitato il campo di Auschwitz - Birkenau due volte: i sentimenti che si provano sono il dolore e la vergogna.
Si sta male, baracca dopo baracca, si piange, chi "dentro", chi con le lacrime.
Si capisce di essere di fronte a una tragedia immane, di trovarsi nel punto più basso in cui possa scendere un uomo.
E' la negazione della nostra umanità, di ogni dignità.
E pensando a che cosa è successo lì dentro, ci si immedesima, e si prova dolore, come fosse successo ieri.
Ma è successo ieri: che cosa sono 65 anni nella storia della nostra umanità?
Ed erano nostri fratelli e sorelle le vittime di quella follia.
Io sono fra quelli che ritengono la Shoah un unicum nella storia dell'umanità: ci sono stati e ci sono, è vero, tanti altri genocidi, ma la Shoah fu l'unico pianificato a tavolino, "scientificamente", e nel cuore dell'Europa, di un'Europa terra di cultura e di progresso.
E' anche per questo che visitando Auschwitz-Birkenau si prova vergogna, perché tutto ciò è successo a casa nostra ad opera, in un certo senso, dei nostri padri.
Pur nelle differenziazioni, nessuno può dirsi estraneo: la Germania nazista, le leggi razziali italiane, gli alleati che fino all'ultimo hanno fatto finta di non vedere.
Ha ragione chi dice oggi in Israele che gli ebrei e i loro compagni di sventura furono lasciati soli, salvo l'eroismo di singole persone che fecero quello che potevano per aiutarli.
Ad Auschwitz - Birkenau sembra che il tempo si sia fermato, e si rimane lì su quei binari in silenzio a guardare nel vuoto e a pensare, e sembra di udire ancora il lamento, le urla, lo strazio di coloro che venivano "scaricati" dai treni della morte, coi bimbi e le donne mandati subito nelle camere a gas...
E' successo, e per questo solo fatto dobbiamo sapere che può succedere di nuovo: non dimenticare, quindi, significa anche impegnarsi perché ciò non si ripeta, contro ogni razzismo, violenza e mortificazione della dignità umana.
Concludo questi miei pensieri con un invito: andate ad Auschwitz - Birkenau almeno una volta nella vostra vita e portateci i vostri figli: è un'esperienza che segna nel profondo e che aiuta a capire e a crescere.
MAI PIÙ nella storia dell'umanità un'altra Auschwitz !
Marco Calandrino
27/01/2010 13:56 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
Bologna, 28 gennaio 2010
Stamane sono andato in udienza per una causa in materia di rivalutazione indennizzo legge 210/92: Tribunale di Bologna, Giudice Dott. Dallacasa.
Era presente anche l'Avvocatura dello Stato che ha evidenziato l'ultima sentenza della Cassazione del 13.10.2009 (che nega la rivalutazione dell'indennizzo), chiedendo il rigetto del nostro ricorso.
Si è accesa una lunga discussione, al termine della quale il Giudice ha redatto la sentenza, dichiarando che anche l'indennità integrativa speciale va rivalutata, ha condannato il Ministero a pagare i c.d. "arretrati", nonchè le spese legali.
Quello che più mi fa piacere (perchè potrà essere "usato" anche in altre cause) è che nelle motivazioni ha spiegato le ragioni del perchè si discosta dall'orientamento ultimo della Cassazione.
La situazione rimane incerta, ma la "battaglia" continua!
Cordiali saluti.
Avv. Marco Calandrino
28/01/2010 12:08 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
La notizia resa nota dall'Avv. Calandrino è certamente confortante perchè sta a dimostrare che i giudici di merito, almeno in prima istanza, tendono a non discostarsi da quel primo e certamente più fondato orientamento della cassazione favorevole ai ricorrenti.
Tuttavia stanti gli ultimi sviluppi,fin tanto che la Suprema corte, con una pronuncia a sezione unite, non dirimerà l'incertezza da essa stessa provocata, l'avvocatura dello stato certamente impugnerà tutte le sentenze di primo grado favorevoli ai ricorrenti, con la possibilità che le stesse sia ribaltate in grado d'appello.
Spero che le associazioni che ci rappresentano ed i vari comitati sorti nel tempo a tutela dei nostri interessi, facciano ancor più incisive pressioni onde evitare che, anche in merito all'idennizzo ex L. 210, così come in altre recenti vicende a questa apparentate, si facciano figli e figliastri, precludendo ai più la possbilità di vedersi rivalutato un indennizzo che quando è stato varato, nel '92, aveva un potere d'acquisto pari ad uno stipendio base, oggi è pari o, in alcuni casi, al di sotto di una pensione sociale minima.
31/01/2010 12:45 - inviato da: Pierfrancesco Impedovo
SPERO AVVOCATO COME MENZIONATO DA LEI LA BATTAGLIA CONTINUA E CHE FINISCA POSITIVAMENTE PER CHI PERCEPISCE L'INDENNIZZO E NON SI FACCIA LA FINE DEL CUMULO NELLE CAUSE DI RISARCIMENTO DEL DANNO COME E' SUCCESSO A ME ALCUNI ANNI FA' (DISPARITA' DI TRATTAMENTO) SCELTE GIURIDICHE.... LE VOLEVO CHIEDERE CORTESEMENTE PER I PAGAMENTI DELLA RIVALUTAZIONE (LA MIA DI MAGGIO 2009)SPERO NON LA POTRANNO IMPUGNARE, LEI SA' SE DIPENDE DA REGIONE A REGIONE O PARTONO TUTTI DA ROMA? GRAZIE IN ANTICIPO.
01/02/2010 18:54 - inviato da: fabrizio calicchio
Bologna, 1 febbraio 2010
Gent.mo Sig. Calicchio,
se la sentenza che ha ottenuto a maggio 2009 non è stata notificata a controparte su richiesta del Suo Avvocato (cosa che avrebbe fatto decorrere il termine breve di 30 giorni per l'impugnazione) non è ad oggi passata in giudicato (lo sarà a un anno dal deposito).
Se la Sua controparte è il Ministero della Salute, le "direttive" partono da Roma, ma poi ciascuna Avvocatura Distrettuale dovrebbe essere autonoma nel valutare e decidere.
Cordialmente.
Avv. Marco Calandrino
01/02/2010 19:53 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
"
E come può contemperarsi il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione con tutte le migliaia di sentenze, ormai già passate in giudicato (tant'è nello stesso Ministero della Salute rinuncia ormai da tempo a costituirsi nei giudizi aventi ad oggetto la rivalutazione dell'indennizzo e comunque ad appellare le relative sentenze, come d'altronde dà atto la stessa direttiva del Ministero dell' 8 aprile 2008), determinandosi così un' inammissibile disparità di trattamento tra coloro i quali percepiscono un indennizzo mensile di € 700, per l'ottava categoria, in virtù della rivalutazione integrale giustamente già disposta giudizialmente, con coloro i quali percepiscono invece, per la medesima categoria, un importo di € 150 mensili in meno (euro 550 mensili) ?"

qualcuno ha il testo della disposizione Ministeriale dell'8 aprile 2008?
11/02/2010 20:19 - inviato da: SALVA
Egregia Signora Salva,

la disposizione a cui lei allude fu, illo tempore, diramata dal Ministero della Salute, preso atto del consolidato orientamento della giurisprudenza di merito favorevole ai ricorrenti, avallato dalla Cassazione.
Il ministero, dunque, onde evitare di tenere una condotta inutilmente ostruzionistica e antieconomica, manifestava all'Avvocatura di Stato il proprio disinteresse a resistere in quei giudizi, tant'è che quest'ultima prese a non costituirsi in quelle cause, oltre che a non impugnare quelle già definite in primo grado.
Attualmente la situazione si è ribaltata a suguito del ben noto mutato orientamento della Suprema corte e dunque l'avvocatura ha ricominciato a resistere ed a impugnare le cause in materia di rivalutazione dell'indennizzo, avendo argomenti per articolare la sua difesa.
Nè è possibile in alcun modo invocare quella "dichiarazione d'intenti" dal Ministero che oltre a non avere natura giuridicamente vincolante, si fondava sul convincimento, apparentemente pacifico e consolidato, che l'indennizzo dovesse essere rivalutato.
Certo è che la situazione attuale impone alla cassazione una pronuncia a serzioni unite sull'argomento per dirimere la dicotomia attuale che non fa altro che generare confusione nei giudici di merito, la maggior parte dei quali, fino a ieri, orientati in senso favorevole ai ricorrenti.

E' dell'atro ieri la notizia giuntami dall'Avv. Bertone di Torino che mi riferiva come nella Sezione Lavoro del suo foro vi siano giudici che continuano a seguire il vecchio orientamento, nonostante la recente pronuncia della Cassazione, ed altri magistrati che hanno ritenuto di doversi adeguare. Per questo il Presidente ha riunito il suo ufficio affinchè tutti assumano una linea comune sull'argomento.
E' una situazione caotica che comunque è destinata a risolversi, in un senso o nell'altro, solo con una pronuncia a sazioni unite degli ermellini che credo non tarderà ad arrivare.
Attendiamo fiduciosi...
12/02/2010 10:59 - inviato da: Pierfrancesco Impedovo
Bologna, 15 febbraio 2010

Al momento sono varie le sentenze di giudici di merito che seguono il precedente orientamento della Cassazione e accolgono la domanda di rivalutazione: fra colleghi ci siamo "scambiate" copie di sentenze dei Tribunali di Bologna, Firenze e Milano.
A Torino per ora ci sono dei "dispositivi" favorevoli (stiamo aspettando il deposito delle sentenze).
Cordialmente.
Avv. Marco Calandrino
15/02/2010 19:55 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
leggete!!!! è assurdooooooo
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http://www.asca.it/news-SANGUE_INFETTO__CITTADINANZATTIVA__A_RISCHIO_INDENNIZZO_DANNEGGIATI-894377-ORA-.html
17/02/2010 19:02 - inviato da: ludwic
sui limiti esterni del giudicato in materia di c.d. "condanna in futuro" si potrebbe scrivere una tesi di laurea
22/02/2010 20:18 - inviato da: aster
Gentile Avvocato,
il Giudice Sez. Lavoro del Tribunale di Parma ha discusso a febbraio 2010 il mio ricorso per la rivalutazione monetaria indennizzo e, vista la recente pronuncia della Cassazione, ha rinviato l'udienza a settembre, dal momento che si è opposta all'esito favorevole la Regione Emilia Romagna anch'essa citata dal mio legale. Ora mi chiedo cosa succederà? Le chiedo inoltre se la Regione doveva essere citata dal momento che io percepisco l'indennizzo direttamente dalla Direzione del Tesoro.
Cordialmente
Giuliana Orzi
23/02/2010 09:42 - inviato da: giuliana Orzi
Bologna, 23 febbraio 2010

Gent.ma Sig.ra Orzi,
per le istanze legge 210/92 presentate prima del 21.02.2001 la legittimazione passiva a stare in giudizio è del solo Ministero.
Per quelle presentate successivamente la questione è controversa.
Ergo, a seconda della data di presentazione dell'istanza per avere l'indennizzo, io chiamo in giudizio solo il Ministero oppure Ministero, Regione e Asl: almeno io mi regolo così.
Comunque anche se la Regione non avesse evidenziato l'ultima sentenza della Cassazione, il Giudice ne è sicuramente a conoscenza.
Che cosa Le succederà?
A settembre il Giudice deciderà: sono certo che il Suo legale saprà sostenere al meglio le Sue ragioni.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Calandrino
23/02/2010 11:13 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
Gentile Avvocato,
la ringrazio per la sua sollecita risposta, volevo farle presente che la mia istanza per l'indennizzo risale al 1994,e che il giudice avrebbe voluto dare risposta favorevole, ma che la Regione si è opposta, per cui il rinvio. Mi chiedo quindi: se il mio legale non avesse citato anche la Regione, avrei avuto miglior fortuna? A settembre il mio legale presenterà memorie aggiuntive.
Cordiali saluti
Giuliana Orzi
23/02/2010 11:55 - inviato da: giuliana Orzi
Bologna, 4 marzo 2010

Vi riporto qui di seguito un articolo del Collega Avv. Alberto Cappellaro del Foro di Milano, pubblicato ieri sul suo sito web, articolo che condivido pienamente.
Anche a me il Collega Avv. Luca Maraglino aveva mandato copia della sentenza citata dall'Avv. Cappellaro, e devo dire che è molto chiara a riguardo.
Cordiali saluti.
Avv. Marco Calandrino
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Rivalutazione: il giudicato copre anche i ratei futuri
3 marzo 2010
Autore: Avv. Alberto Cappellaro
Come ho anticipato in un recente articolo, il Ministero della salute ha deciso di non rivalutare più in automatico i ratei futuri dell'indennizzo.
La rivalutazione automatica verrà riconosciuta solo quando la sentenza condanni il Ministero a rivalutare:
a) tanto i ratei maturati, quanto quelli futuri;
b) tanto i ratei maturati in un determinato periodo di tempo (di solito dalla domanda al deposito del ricorso), quanto quelli successivi.
Il Ministero invece non adeguerà più i ratei futuri quando la sentenza lo condanni a rivalutare i ratei solo con riferimento ad un determinato periodo di tempo.
Questa scelta è stata implicitamente censurata da una recente sentenza del Tribunale di Taranto, trasmessami dal Collega Luca Maraglino, che ringrazio.
Una danneggiata aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, con il quale la AUSL/1 di Taranto era stata condannata a rivalutare i ratei maturati in un periodo di tempo determinato.
L'Azienda aveva opposto il decreto, perdendo però il giudizio di opposizione senza impugnare la relativa sentenza, che era pertanto passata in giudicato.
La stessa danneggiata aveva successivamente chiesto ed ottenuto un secondo decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale aveva condannato la medesima AUSL a rivalutare ulteriori ratei, maturati in un periodo successivo.
L'Azienda Sanitaria aveva proposto una ulteriore opposizione, rilevando che:
a) in applicazione del nuovo orientamento della Corte di cassazione, la legittimazione passiva a gestire il contenzioso era passata allo Stato e quindi al Ministero della salute;
b) sempre in applicazione del nuovo orientamento della Suprema Corte, il diritto alla rivalutazione integrale era venuto meno.
Come è noto il diritto all'indennizzo si concretizza in una serie di prestazioni patrimoniali, deniminate ratei, che maturano a scadenze fisse (in questo caso, ogni due mesi): secondo la AUSL l'avvenuto riconoscimento del diritto alla rivalutazione con riferimento ad alcuni ratei non comportava l'automatico riconoscimento di tale diritto per quelli successivi.
Il tribunale non (correttamente) condiviso questa tesi.
Qualsiasi provvedimento (sentenza o decreto ingiuntivo, non fa differenza) che condanni il Ministero o altri enti a rivalutare ratei di indennizzo, anche solo per un periodo di tempo determinato, presuppone il riconoscimento di un diritto "sottostante" alla rivalutazione integrale dell'indennizzo medesimo: se mancasse il diritto il giudice non potrebbe infatti emettere alcuna pronuncia di condanna.
Ne consegue che se questo (primo) provvedimento non viene impugnato, il giudicato si forma non solo sulla statuizione di condanna, ma anche su quella di accertamento: in altre parole, il giudicato rende incontestabile non solo il diritto del danneggiato di pretendere il pagamento di una certa somma, ma anche quello di vedersi rivalutare per intero l'indennizzo, inclusi i ratei successivi a quelli oggetto della pronuncia passata in giudicato.
Nel caso di specie, inoltre, il giudicato si era formato anche sul capo della sentenza che statuiva sulla legittimazione passiva, con la conseguenza che la AUSL dovrà rivalutare anche i ratei futuri, a prescindere dal fatto che oggi, secondo la Cassazione, la legittimazione passiva per queste cause spetti sempre allo Stato.
L'unico elemento che può incidere sul giudicato è costituito dalle c.d. "sopravvenienze di fatto e di diritto che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento ... Con la precisazione che per 'sopravvenienze di diritto' devono intendersi solo norme intervenute successivamente alla formazione del giudicato, non anche eventuali diverse interpretazioni dello stesso quadro normativo e fattuale in relazione al quale si era formato il giudicato".
In altre parole, poichè la pronuncia precedente aveva già deciso, con efficacia di giudicato, tutti i punti controversi del giudizio e quindi anche in merito alla sussistenza del diritto alla rivalutazione integrale dell'indennizzo, l'eventuale mutamento della giurisprudenza su questi punti controversi è del tutto irrilevante.
Questa sentenza conferma quindi come sia del tutto arbitraria la decisione del Ministero di non adeguare spontaneamente i ratei futuri, rispetto a danneggiati che si siano visti riconoscere il diritto alla rivalutazione integrale con una pronuncia già passata in giudicato.
Avv. Alberto Cappellaro


04/03/2010 12:11 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
"Rivalutazione: il giudicato copre anche i ratei futuri"

AVANTI COSI'

OCCORREREBBERO NUMEROSE ALTRE SENTENZE CHE CONDANNANO IL MdS A RIVALUTARE ANCHE I RATEI FUTURI ANCHE SENZA LA OVVIA INDICAZIONE DEI RATEI MATURANDI IN PRECEDENTI DECRETI INGIUNTIVI CHE INDICANO SOLO LA RIVALUTAZIONE DEI RATEI MAURATI.
Rosaria

04/03/2010 19:54 - inviato da: ROSARIA
In base a questa decisione della cassazione in caso di morte spettano 2 assegni una tantum ?
12/03/2010 17:00 - inviato da: angelo tomasello
Bologna, 15 marzo 2010

Non ho compreso la domanda del Sig. Angelo...
In caso di decesso, l'assegno una tantum è uno.
Cordialmente.
Avv. Marco Calandrino
15/03/2010 12:59 - inviato da: Avv. Marco Calandrino
salve io cerco un avvocato che si metta contro il mio avvocato che mi a fatto scadere tutto sia per il danno biologico e anche per il indinizzo ex legge 210 o avuto epatite c e b per trasfussioni di sangue il mio ex avvocato non ne vuole sapere di tirare fuori la sua assicurazzione penso di rivolgermi al albo degli avvocati ma devo trovare un avvocato serio e onesto che mi assista nella provincia di varese non ne o trovati nessuno si mette contro a un collega
o mandato una raccomandata dandogli 8 giorni di tempo per darmi il nome della sua assicurazzione ma lui non si e fatto sentire lui non mi a mai chiesto soldi il mandato gli e lo tirato via io perche mi a detto che erano scaditi i termini e ed a detto che e stata colpa della sua impiegata cera un ultima possibilita il proccesso al ministero ma mi a detto che ci volevano 6 o 10 mila euro o detto no e o portato tutto ad un altro avvocato che pero non vuole mettersi contro di lui a me l ospedale militare a riconosciuto la 7 categori e il nesso per trasfusioni ma la domanda e stata presentata im ritardo abbiamo fatto ricorso e mi e stato detto che il ricorso era accetato ma non mi davano nessuna ct perche sono guarito faccendo la cura di interfferone bisognava fare ricorso nel 2006 e non e mai stato presentato io so solo che o firmato per portare via tutti i miei documenti spero che il mio ex avvocato non mi freghi con la sua intelligenza io la domanda lo presentata nel 1999 o avuto le trasffusioni nel 1985 con verbale dell ospedale in cui ce il numero delle sacche di sangue 2 donatori erano positivi al epatite c grazie e scusi per gli errori
24/05/2010 23:42 - inviato da: gennaro
Scusi avv. ho letto quello che vuol fare il governo per la nostra rivalutazione ma noi non possiamo fare niente ?
Non possiamo appellarci alla comunità europea per l'ingiustizia che stiamo per avere e infine faccio un appello a ttuuti i beneficiari dell'indenizzo andiamo tutti a Roma e ci accampiamo davanti al parlamento e di li non ci moviamo più finche il governo non ci riconosca il giusto una sola domanda vi pongo ma gli stipendi dei nostri parlamentari sono aumentati in 15 anni ?
Allora svegliamoci e smettiamo di lamentarci senza fare niente.
Aspetto vostre idee .
04/06/2010 08:51 - inviato da: renato
Renato sono con te,sono disposta ad accamparmi davanti al parlamento,per questo e per tutto il resto
07/07/2010 13:17 - inviato da: rossana borrello

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